Sicurezza stradale: la nuova legge, in vigore dal 4-10-2007 (decreto Bianchi)

Ministro BianchiL’ultimo giorno utile. Ci sono voluti 60 giorni di tempo e ben tre passaggi parlamentari per convertire in legge il cosiddetto decreto Bianchi sulla sicurezza stradale, il provvedimento urgente varato dal consiglio dei ministri il 3 agosto scorso alla vigilia del grande esodo estivo. Il testo originale è stato però modificato in molti aspetti, sia al senato sia alla camera.

La nuova legge, in vigore dal 4 ottobre, introduce varie modifiche al codice, tra cui quella che riguarda la guida senza patente e il superamento dei limiti di velocità; viene poi introdotto il divieto di tenere acceso il motore durante la sosta e la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso, inasprite inoltre le sanzioni relative all’uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie e per la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Sono state inserite delle disposizioni per contrastare il fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera“, anche attraverso l’obbligo, per i titolari di locali notturni, di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 di notte o ad assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.

Ricapitoliamo tutte le novità:

Guida senza patente. La guida senza patente diventa reato. Ciò significa che la violazione di questa norma non si risolverà con il semplice pagamento di una multa ma che si finirà sempre in tribunale (quello competente per territorio ove è stata commessa la violazione) dove si verrà giudicati dal giudice monocratico. Per quanto riguarda le sanzioni, chi guida senza avere conseguito la patente o chi guida senza patente perché gli è stata revocata o perché non gli è stata rinnovata per mancanza di requisiti verrà punito con un’ammenda compresa tra 2.257 e 9.032 euro (l’importo verrà deciso dal giudice a seconda della gravità della violazione e dei precedenti dell’imputato). Nel in cui il reato venga commesso due volte nell’arco di un biennio è previsto l’arresto fino a un anno.

Neopatentati. I titolari di patente B non potranno, per il primo anno, guidare autoveicoli con rapporto potenza/peso, riferito alla tara, superiore a 50 kw/t (clicca qui per consultare l’elenco delle auto nuove, attualmente a listino, che possono essere guidate). Questa limitazione, tuttavia, non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, a patto però che il disabile sia a bordo. Attenzione, questa disposizione si applica solo alle patenti rilasciate a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (cioè il 31 gennaio 2008).
Questa norma si aggiunge alla limitazione già prevista per i neopatentati nei primi tre anni di conseguimento della patente, cioè il divieto di superare la velocità di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e di 100 km/h in autostrada. La nuova legge, però, raddoppia la sanzione per chi viola quest’ultima disposizione: da 74 a 148 euro. Invariata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, compresa tra 2 e 8 mesi.

Controllo della velocità. Tutte le postazioni di controllo della velocità, fisse e mobili, tranne quelle per il rilevamento dinamico tipo Provida, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili facendo ricorso a cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Niente più agguati, insomma.
Non solo. La norma precisa che per accertare l’osservanza dei limiti di velocità vengono adesso considerate “fonti di prova” anche le apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza di tratti determinati.

Limiti di velocità. Viene introdotta una nuova soglia e viene rimodulata la decurtazione di punti. In particolare:

– la decurtazione di punti per chi supera di 10 km/h ma non oltre 40 km/h i limiti di velocità passa da due a cinque (invariata la sanzione di 148 euro);
chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità viene punito con la sanzione di 370 euro, la decurtazione di dieci punti, la sospensione della patente da uno a tre mesi e l’inibizione alla guida del veicolo dalle 22 alle 7 del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente. Il provvedimento è annotato nella banca dati del ministero dei trasporti (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida); attenzione: nel in cui la violazione sia commessa per due volte nell’arco di un biennio, la sospensione della patente aumenta ed è compresa tra otto e diciotto mesi;

chi supera di oltre 60 km/h i limiti di velocità verrà punito con una multa di 500 euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi. Stranamente, però, in questo non è prevista alcuna inibizione alla guida notturna. Attenzione: nel in cui la violazione sia commessa per due volte nell’arco di un biennio la patente viene revocata.
Attenzione: se le violazioni dei limiti di velocità, compresa quello fino a 10 km/h, sono commesse alla guida autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio, autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate, autoveicoli destinati al trasporto di cose o altri usi di massa superiore a 3,5 tonnellate, autocarri di massa superiore a 5 tonnellate o mezzi d’opera che viaggiano a pieno carico, le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sono raddoppiate.

Guida in stato di ebbrezza. Confermato il reato di guida in stato di ebbrezza (l’accertamento, cioè, non si risolve con una semplice multa ma si viene giudicati dal tribunale nella persona del giudice monocratico), inasprite le sanzioni e introdotta una nuova soglia alcolemica. In particolare:

– se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro l’ammenda è compresa tra 500 e 2 mila euro ed è prevista la sospensione della patente da tre a sei mesi;

– se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro l’ammenda è compresa tra 800 e 3.200 euro, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno ed è previsto l’arresto fino a 3 mesi;

– se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro l’ammenda è compresa tra 1500 e 6000 euro, è prevista la sospensione della patente da uno a due anni ed è previsto l’arresto fino a 6 mesi. La patente di guida viene revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o, infine, nel in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio.
Non solo. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza. Resta depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, per il quale è prevista la sanzione amministrativa di 2.500 euro. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale, la sanzione è di 3mila euro; in entrambi i casi è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo per 180 giorni, tranne il in cui il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Attenzione, nel di più violazioni nel corso di un biennio è prevista la revoca della patente.

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Confermato il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti (l’accertamento, cioè, non si risolve con una semplice multa ma si viene giudicati dal tribunale nella persona del giudice monocratico) e inasprite le sanzioni. In particolare l’ammenda è compresa tra mille e 4 mila euro (decide il giudice), è previsto l’arresto fino a tre mesi ed è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno. La patente di guida viene revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o, infine, nel in cui lo stesso reato venga commesso in un biennio. Nel in cui sotto l’effetto di sostanze stupefacenti si provochi un incidente, le pene sono raddoppiate ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. Se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica, la polizia può, nell’attesa dell’esito degli accertamenti, disporre il ritiro della patente fino a 10 giorni.

Sosta col motore acceso. È una novità assoluta. Dal momento in cui entrerà in vigore la legge di conversione sarà vietato tenere acceso il motore per mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo durante la sosta o la fermata del veicolo. Il mancato rispetto di questa norma prevede una multa di 200 euro.

Uso del cellulare. E’ passata da 70 a 148 euro la multa per chi usa, durante la marcia, apparecchi radiofonici e cuffie sonore ed è stata introdotta la sospensione della patente da uno a tre mesi nel caso in cui si commetta la stessa violazione nell’arco di un biennio. Invariata la decurtazione di punteggio prevista, pari a 5 punti.

Incidenti di notte. Anche questa norma è una novità assoluta. Chiunque dopo le ore 20 e prima delle 7 del mattino violi gli articoli 141 (velocità), 142, commi 8 e 9 (superamento dei limiti di velocità oltre 10 km/h e non oltre 60 km/h), 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) sarà punito con una multa aggiuntiva (che si aggiunge, cioè, alle sanzioni previste per le rispettive violazioni) di 200 euro. Il ricavato di questa disposizione finirà in un fondo ad hoc istituito a palazzo Chigi, il cosiddetto “Fondo contro l’incidentalità notturna”, cui si attingerà “per attività di contrasto dell’incidentalità notturna”).
Attenzione: questa norma non sarà in vigore fino a quando non verrà emanato l’apposito regolamento di attuazione da parte del ministero dell’economia di concerto con i ministeri dell’interno e dei trasporti, cosa che avverrà entro il 4 gennaio 2008.

Discoteche. “Titolari e gestori di locali dove si svolgono spettacoli, con qualsiasi modalità e qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le 2 di notte e assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, volontariamente”, un alcool-test. Devono, inoltre, esporre all’interno e all’uscita dei locali delle tabelle con la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; delle quantità, in centimetri cubici, delle bevande che determinano il superamento del limite di 0,5 grammi per litro di tasso alcolemico, da determinare anche in base al peso corporeo. L’inosservanza della norma comporta la chiusura del locale compresa tra 7 e 30 giorni.

Autotrasporto. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità comporta anche l’applicazione di altre sanzioni previste dal Codice della strada (829 euro se il veicolo non è munito di limitatore di velocità, ne monta uno alterato o non funzionante e 713 euro se titolare di licenza o autorizzazione per il trasporto di cose o persone). Viene sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata al controllo dei limitatori di velocità.

Bambini su moto e motorini. Sui veicoli a due ruote è vietato trasportare bambini che abbiano meno di 5 anni. La multa prevista per chi viola questa norma è di 148 euro.

Corsi di educazione stradale. Infine, le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni del decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale nelle scuole “di ogni ordine e grado”, a partire, quindi, dalle scuole materne.

Mario Rossi   (www.quattroruote.it)