La Commissione Trasporti della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, un testo che – in attesa della legge delega al Governo di riforma del Codice della strada – modifica alcune norme della normativa vigente (D.lgs. 285/1992) per “ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale e definire ulteriori misure dirette alla prevenzione del fenomeno dell’incidentalità”. Le principali novità contenute nel testo – che dovrà essere approvato anche dal Senato per diventare legge – riguardano i seguenti temi:
Equipaggiamento – L’ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, nel senso di consentire anche, in alternativa, che tali mezzi o pneumatici siano a bordo dell’autoveicolo. Sono previste sanzioni per chi importa, produce e commercializza pneumatici non omologati.
Cartelli turistici – E’ consentita l’installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico, autorizzati dall’ente proprietario della strada secondo limiti indicati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza, per ciclomotori alterati e per l’omessa revisione – E’ prevista una sanzione amministrativa se l’equipaggiamento del veicolo non funziona. Confermata la disposizione che prevede una sanzione più elevata se il veicolo è utilizzato nelle competizioni di velocità non autorizzate. In caso di circolazione con un veicolo non revisionato si prevede che venga annotato sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione e viene disposto il fermo amministrativo per 90 giorni; la circolazione del veicolo è consentita solo per recarsi ad effettuare la revisione presso una delle imprese di autoriparazione accreditate ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In caso di reiterazione, è prevista la confisca amministrativa. In quanto ai ciclomotori, è inasprita la sanzione prevista per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocita’ superiore a quella prevista; è aumentata la sanzione per chi “effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti”; aumenta anche la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.
Documenti di circolazione – Si modifica l’articolo 92 del Codice della strada: l’articolo in questione prevede che quando per ragioni d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza sostituisce l’estratto per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste debbono porre a disposizione dell’interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l’estratto. La riforma prevede che la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza sostituisca per trenta giorni il documento ad esse consegnato o il relativo estratto, che entro tale termine le imprese pongano a disposizione dell’interessato il documento o l’estratto e che la ricevuta non è rinnovabile, nè reiterabile.
Targa personale – Nasce la “targa personale” che non segue più le vicende del veicolo, ma resta al proprietario in caso di trasferimento di proprietà o di altra modificazione del titolo (costituzione di usufrutto, locazione, esportazione all’estero, cessazione della circolazione).
Intestazione dei veicoli – Sono vietate le intestazioni fittizie. Ogni variazione nell’intestazione di un veicolo va registrata, altrimenti si va incontro a sanzioni amministrative.
Guida accompagnata (Foglio rosa) – I minori che hanno almeno 17 anni e hanno il patentino per il motorino possono esercitarsi alla guida di autoveicoli previa autorizzazione amministrativa e con l’assistenza di un adulto. Il minorenne deve essere accompagnato da un conducente, titolare di patente di categoria B da almeno dieci anni. Il minore deve aver seguito un corso pratico di guida presso un’autoscuola con istruttore autorizzato, di durata pari ad almeno dieci ore, delle quali quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna. Durante la guida autorizzata, non possono salire sul veicolo altre persone oltre all’accompagnatore; il veicolo deve recare un contrassegno con le lettere “GA”. L’accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con il rappresentante legale del minore. Aumentano le sanzioni per le violazioni al Codice commesse dai neopatentati.
Scuola guida – La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima di un mese dal rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida. La prova pratica puo’ essere ripetuta solo una volta nel termine di validita’ dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (ora prevede che possa essere ripetuta una delle due prove d’esame). E’ introdotto l’obbligo, per l’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B, di effettuare esercitazioni in autostrada, o in strada extraurbana, e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Si modifica, inoltre la normativa sulle autoscuole (anche con riferimento alle attività di formazione).
Rinnovo della patente – L’articolo 126 del codice stabilisce in 10 anni la durata della validità per le patenti A e B. Se sono rilasciate o confermate a chi ha superato i 50 anni di età sono valide per cinque anni, mentre per chi ha almeno 70 anni la validità scende a tre anni. Il rinnovo sarà effettuato con il rilascio di un duplicato della patente medesima e l’indicazione del nuovo termine di validità. I dati ed ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato vanno trasmessi al Dipartimento per i trasporti terrestri. Il titolare della patente deve distruggere quella scaduta.
Patente a punti – Attualmente, se il titolare della patente perde tutti i punti deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica. La modifica prevede che allo stesso esame debba sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione (che comporti una perdita di almeno 5 punti) commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Le nuove norme sono più severe delle precedenti. Sui limiti di velocità ci sarà una minor decurtazione di punti, ma aumentano le sanzioni pecuniarie. Fra l’altro, è prevista una decurtazione di 2 punti per chi, non autorizzato, utilizza le strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide.
Revisione della patente – Anche la guida in stato di ebbrezza è inserita fra le ipotesi che danno al prefetto la facoltà di disporre la visita medica. Inoltre, il medico che accerti la patologia di un suo assistito che ne limita l’idoneità alla guida, deve comunicarlo per iscritto e in via riservata riservata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informandone l’interessato. Il Dipartimento competente provvede a disporre la revisione della patente. La revisione è prevista anche per i soggetti che abbiano subito un coma prolungato. La revisione della patente diventa obbligatoria se il conducente è coinvolto in un incidente e a suo carico sia stata constatata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente o se il conducente è minorenne, titolare di patente A, e compie una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Velocità sulle strade – La possibilità per gli enti proprietari o concessionari delle autostrade di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h può essere esercitata se ci sono apparecchiature per il calcolo della velocità media di percorrenza su alcuni tratti (Tutor) e non solo per le caratteristiche già previste dalle norme vigenti. Aumentano le sanzioni amministrative e la durata di sospensione della patente. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l’impiego di “apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (…) sono devoluti all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento. All’ente da cui dipende l’organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento”. Il ricavato delle multe, insomma, va all’ente proprietario della strada, che può non coincidere con l’ente che fa effettuare la rilevazione. Inoltre, “i dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”.
Arresto, fermata e sosta – Abrogata la norma che vieta di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo. Ridotte, per motoveicoli e ciclomotori, le sanzioni pecuniarie previste per la violazione delle norme in materia di divieto di sosta e di fermata.
Segnalazione dei conducenti di biciclette – Chi conduce biciclette, se circola fuori dai centri abitati, nelle ore serali o notturne o nelle gallerie, deve indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Cinture di sicurezza – Sono dispensati dall’obbligo di utilizzarle i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale, nei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali.
Guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose – Cambia la disciplina in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, periodi di riposo, registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto. Ci saranno misure sanzionatorie più rigorose per le infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
Guida sotto l’influenza di alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope – Il comma 2 dell’articolo 186 del Codice della strada (sanzioni per chi chiunque guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro) è modificato: al posto dell’ammenda c’è una sanzione amministrativa da 500 euro a 2000. Cambiano le norme che disciplinano le sanzioni al conducente il quale, in stato di ebbrezza, provoca un incidente stradale: raddoppiano le pene; sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Oltre un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro c’è la revoca della patente e la sospensione fino a due anni per il conducente che ha provocato l’incidente stradale. Per chi ha meno di 21 anni il tasso alcolico massimo è zero: c’è il divieto assoluto di guidare dopo avere assunto bevande alcoliche. La proibizione vale anche per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, quelli che esercitano l’attività di trasporto di persone e cose e i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati. Se a costoro viene riscontrato un tasso alcolemico fra 0 e 0,5 grammi per litro, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, raddoppiata in caso di incidente. Il minorenne al quale è accertato un tasso alcolemico superiore a 0 non può conseguire la patente B prima di aver compiuto 19 anni; se supera lo 0,5 non può averla prima dei 21. In quanto alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti sono previsti l’arresto minimo di sei mesi (non più tre), la sospensione della patente di guida (ora per un tempo da sei mesi a un anno) per un periodo da uno a due anni. Si stabilisce, infine, che “i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo”.
Veicoli sequestrati o confiscati – I veicoli sequestrati per guida in stato di ebbrezza, se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria “che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, prioritariamente in funzione preventiva al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale”. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca “sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora questi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita” purchè la vendita non sia antieconomica (in tal caso sono disposte la cessione gratuita o la distruzione del bene).
Sanzioni per i neopatentati – Il disegno di legge aumenta la pena accessoria della sospensione della patente se una violazione del codice che ne comporti l’irrogazione è commessa da un neo-patentato nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B. La durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le successive.
Rateazione delle sanzioni pecuniarie – “I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16”. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, “il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
Revoca della patente – Chi è punito con la revoca della patente non ne può avere una nuova se non dopo due anni. Non si può riaverla prima di cinque anni se la revoca è dovuta alla violazione delle norme sulla guida sotto l’influenza dell’alcool, guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l’attivita’ di trasporto di persone o cose e sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Obblighi dei proprietari e concessionari di autostrade – Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano i più elevati tassi di incidentalità sono tenuti a effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.
La “scatola nera” – «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato “scatola nera”, per rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica».
(www.lastampa.it)